Conforme al modello di regolamento deliberato dal Consiglio generale ai sensi dell’articolo 22, comma 5, dello statuto.
Approvato il 25 giugno 2023.
Art. 1
Funzioni e composizione
Le funzioni dell’Assemblea sono definite dagli articoli 21 e 32 dello Statuto.
La partecipazione all’Assemblea è disciplinata dall’articolo 32 dello Statuto.
L’Assemblea può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dall’articolo 21 dello Statuto.
Art. 2
Convocazione e sessioni
L’Assemblea di Zona è convocata in sessione ordinaria almeno due volte l’anno dai Responsabili di Zona congiuntamente con le modalità previste dall’articolo 21, comma 4, dello Statuto.
L’Assemblea è convocata dai Responsabili di Zona congiuntamente in sessione straordinaria:
a. ogni volta che lo ritengono necessario;
b. su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un decimo degli aventi diritto di voto.
Nel caso di cui al comma 2 i Responsabili di Zona devono fissare la data di svolgimento della sessione straordinaria non oltre il sessantesimo giorno da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.
Art. 3
Convocazione: modalità
La convocazione dell’Assemblea è comunicata con avviso scritto anche per via telematica almeno quindici giorni prima della data di svolgimento, contenente l’indicazione della sede, l’orario, l’ordine del giorno ed il calendario dei lavori. Il bilancio dovrà essere fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
Con successive comunicazioni i Responsabile di Zona possono far aggiungere altro materiale istruttorio utile per lo svolgimento dell’Assemblea.
L’ordine del giorno ed il calendario dei lavori sono definiti dai Responsabili di Zona.
Il Consiglio di Zona, le Comunità Capi ed i membri dell’Assemblea hanno la facoltà di proporre eventuali aggiunte all’ordine del giorno, entro il termine fissato dai Responsabili di Zona.
Art. 4
Costituzione dell’Assemblea
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e quando sono rappresentati almeno la metà più uno dei Gruppi censiti nella Zona, eventualmente arrotondato per difetto.
Sono considerati presenti coloro che sono iscritti e registrati personalmente o per delega, ai sensi dell’articolo 5, presso la segreteria dell’Assemblea.
Qualora l’Assemblea non risulti validamente costituita verrà convocata nuovamente con le modalità sopra esposte previste dall’articolo 3 fissandone la nuova data entro trenta giorni dalla data della prima. Perdurando l’assenza del quorum costitutivo, l’Assemblea è riconvocata in terza convocazione nello stesso giorno con validità indipendente dal numero degli aventi diritto presenti.
La validità dell’Assemblea è proclamata all’inizio della seduta dal Presidente.
Art. 5
Delega
Ogni avente diritto può delegare un altro componente l’Assemblea a rappresentarlo, mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Un componente dell’Assemblea non può raccogliere contemporaneamente più di tre deleghe.
Art. 6
Ufficio di Presidenza
All’inizio dei lavori l’Assemblea procede a:
a) ratificare, con voto palese, la nomina del Presidente e di un Segretario, su proposta dei Responsabili di Zona;
b) ratificare con voto palese la nomina di due scrutatori su proposta del Presidente;
c) ratificare con voto palese la nomina del Comitato mozioni costituito da due membri su proposta del Presidente.
Art. 7
Funzioni del Presidente
Compito della presidenza è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell’osservanza del presente regolamento, dello Statuto e del regolamento associativo.
Il Presidente regola la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna per favorire il più ampio dibattito.
Il Presidente può, in corso di sessione, variare l’ordine cronologico degli argomenti inseriti nell’ordine del giorno per esigenze di funzionalità.
Le decisioni procedurali della presidenza sono appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 13 del presente regolamento.
Art. 8
Funzioni del segretario
Il segretario ha il compito di redigere il resoconto della sessione (“verbale”) che deve indicare il numero dei presenti un breve cenno dei fatti, l’enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell’Assemblea.
Art. 9
Funzioni degli scrutatori
Gli scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, che possono prevedere anche l’utilizzo di strumenti telematici.
Gli scrutatori, in collaborazione con la segreteria dell’Assemblea, provvedono a definire il quorum deliberativo di cui all’articolo 14.
Art. 10
Funzioni del Comitato mozioni e formazione delle proposte di deliberazione
Nel corso dei lavori dell’Assemblea coloro che intendono proporre deliberazioni devono depositare il testo scritto presso il Comitato mozioni entro un termine che viene comunicato dal Presidente all’apertura dei lavori assembleari.
Il Comitato mozioni esamina in via preliminare le proposte di deliberazione, apporta ove necessario e d’intesa con i proponenti, modifiche formali o destinate a chiarirne la volontà ed il senso e coordina tra di loro proposte di deliberazione di contenuto analogo; fornisce inoltre al Presidente un parere di ammissibilità delle proposte di deliberazione.
Qualora sul medesimo argomento siano state presentate più proposte di deliberazione, esse vengono poste in votazione iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente.
Qualora su una proposta di deliberazione vengano presentati uno o più emendamenti, essi vengono posti in votazione iniziando da quello che più si discosta dalla forma iniziale; terminato l’esame di tutti gli emendamenti, la proposta di deliberazione verrà posta ai voti nella sua forma definitiva.
Art. 11
Diritto di parola
Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.
Il Presidente può altresì revocare la facoltà di parlare quando l’intervento non sia pertinente all’argomento in discussione o per necessità funzionali allo svolgimento Assembleare, anche eventualmente contingentando i tempi dell’intervento.
Coloro che chiedono di parlare hanno la parola – salvo diverso avviso del Presidente – nell’ordine di iscrizione.
Durante la discussione e salvo diversa disposizione del Presidente, nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione eccetto che per richieste di chiarimento, mozioni d’ordine, per fatto personale (*) o richiamo al rispetto del regolamento. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito relativo alla proposta di deliberazione.
Il Presidente può concedere la parola anche a persone che non facciano parte dell’Assemblea.
(*) È fatto personale l’essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
Art. 12
Deliberazioni
Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall’Assemblea nell’esercizio della potestà prevista dallo Statuto.
Le deliberazioni dell’Assemblea si distinguono in elezioni, mozioni e raccomandazioni.
Le elezioni sono deliberazioni atte a designare i capi che ricopriranno gli incarichi previsti dallo Statuto.
Le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari.
Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari.
Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall’Assemblea.
Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici dovranno indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse, su cui il Comitato di Zona esprime un parere.
Il giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione è rimesso al Presidente, sentito il parere del Comitato mozioni.
Il Presidente, sentito il Comitato mozioni, può mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia d’ufficio che su richiesta di uno o più aventi diritto.
L’ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione e gli eventuali emendamenti è stabilito dal Presidente, sentito il parere del Comitato mozioni.
Art. 13
Mozioni d’ordine
Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori (“mozione d’ordine”) hanno diritto a parlare alla fine dell’intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d’ordine è limitato all’illustrazione da parte del proponente, ad un intervento contro ed un intervento a favore e la mozione viene quindi messa ai voti. La mozione d’ordine risulta approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza l’Assemblea su proposta del Presidente può inserire nuovi argomenti all’ordine del giorno. In questo caso l’Assemblea deve esprimere un preventivo assenso con una votazione che riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al regolamento dell’Assemblea.
Art. 14
Quorum deliberativo e votazioni
Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento associativo, l’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, come previsto dall’articolo 21 dello Statuto.
Le modifiche al presente regolamento sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.
Le deliberazioni concernenti persone devono essere prese a scrutinio segreto.
Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo di intervento.
Il risultato delle votazioni viene, sentito il collegio degli scrutatori, proclamato dal Presidente.
Art. 15
Diritto di voto
Ciascun membro dell’Assemblea nelle forme previste dallo Statuto ha diritto ad un voto.
Art. 16
Entrata in vigore delle deliberazioni
Tutte le deliberazioni assunte dall’Assemblea hanno effetto immediato, fatto salvo quanto previsto in altre parti del regolamento e nel caso in cui sia diversamente disposto in maniera esplicita nella deliberazione o vi sia una deliberazione specifica in tal senso.
Art. 17
Candidature
Le candidature per l’elezione a membro del Comitato di Zona e a Consigliere generale eletto nella Zona possono essere presentate da ogni membro dell’Assemblea, entro un termine che deve essere comunicato dal Presidente all’apertura dei lavori assembleari. In nessun caso potranno essere presentate candidature dopo la dichiarazione di apertura dei seggi.
Per l’elezione dei membri del Comitato, il Comitato dovrà proporre un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da ricoprire.
I candidati sono presentati all’Assemblea dai proponenti.
Resta impregiudicata l’eleggibilità di qualsiasi Capo dell’Associazione che abbia espresso la propria disponibilità, indipendentemente dalle candidature.
Art. 18
Elezioni
Risulta eletto agli incarichi associativi chi ottiene un numero di voti corrispondenti almeno alla metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.
Se la maggioranza prevista dal primo comma non è raggiunta, si effettua un ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
L’elezione dei Responsabili di Zona precede ogni altra elezione.
Il Comitato di Zona predispone diversi tipi di schede per l’elezione:
a) dei Responsabili di Zona;
b) dei membri del Comitato di Zona;
c) dei Consiglieri generali.
Art. 19
Incarichi elettivi: revoca del mandato
Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto, l’Assemblea di Zona può revocare il mandato elettivo a Capi che ha eletto al ruolo o all’incarico con le modalità previste dall’articolo 27 del regolamento associativo.
La richiesta di revoca di cui deve essere inviata almeno quarantacinque giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea di Zona prevista dal calendario ai Responsabili di Zona i quali inseriscono il punto all’ordine del giorno della sessione ed inviano la richiesta agli aventi diritto congiuntamente alla convocazione, all’ordine del giorno ed al calendario dei lavori secondo quanto disposto dall’articolo 3 del presente regolamento.
La delibera di revoca è approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza degli aventi diritto al voto indipendentemente dal numero dei presenti.
L’approvazione della delibera di revoca comporta l’immediato decadimento dal mandato.
Art. 20
Modifiche al regolamento
Le modifiche al presente regolamento vengono approvate con le modalità di cui all’articolo 14 sulla base di un testo preventivamente inserito all’ordine del giorno e fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data prevista per l’Assemblea.
Art. 21
Libertà di voto
Chi interviene alla votazione dichiara una volontà propria in forza del potere che gli deriva dallo “status” di avente diritto al voto.
Art. 22
Impugnazione delle deliberazioni
Ogni deliberazione adottata in difformità a quanto previsto dallo Statuto dell’AGESCI, dal regolamento associativo e dal presente regolamento è invalida.
L’impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Responsabili di Zona entro sessanta giorni dalla data dell’Assemblea. L’impugnativa non sospende l’esecuzione, finché non interviene la decisione dei Responsabili di Zona, che sono tenuti a pronunciarsi per iscritto non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.
Art. 23
Interpretazione del regolamento
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si deve far richiamo allo Statuto, al regolamento associativo e, in quanto applicabili, al regolamento del Consiglio generale e ai regolamenti assembleari dei livelli superiori.
L’interpretazione del presente regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell’Assemblea, ai Responsabili di Zona e durante il corso dei lavori al Presidente dell’Assemblea.