Art. 27 – Consiglio di Zona
Il Consiglio di Zona è convocato dai Responsabili di Zona almeno tre volte all’anno per:
a. promuovere la formazione e la crescita delle comunità capi attraverso la presenza e il ruolo dei capi Gruppo;
b. favorire il dibattito e il confronto fra le comunità capi, il collegamento tra queste, gli altri livelli associativi e il territorio e la circolazione delle informazioni;
c. tutelare, sostenere e valorizzare la proposta educativa delle comunità capi;
d. istruire i lavori dell’Assemblea;
e. redigere il progetto di Zona secondo le indicazioni dell’Assemblea di Zona;
f. approvare e verificare i programmi annuali per la realizzazione del progetto di Zona, comprensivi di tutte le attività coinvolgenti i soci giovani e i soci adulti;
g. esprimere un parere sul bilancio preventivo predisposto dal Comitato di Zona;
h. assumere i compiti del Comitato, qualora deliberato in tal senso dall’Assemblea, affidando a membri del Consiglio stesso gli incarichi alle Branche e quelli previsti in base al progetto di Zona.
Ne fanno parte:
• i componenti il Comitato di Zona;
• i capi Gruppo e gli assistenti ecclesiastici dei Gruppi censiti nella Zona;
• i Consiglieri generali eletti in Zona;
• con solo diritto di parola gli eventuali Incaricati nominati dal Comitato di Zona e i Consiglieri generali nominati da Capo Guida e Capo Scout censiti in Zona.