Comitato di Zona

Comitato di Zona

in attesa di elezioni da Assemblea di Zona convocata il 24-11-2019

Comitato di Zona- Statuto Agesci

Art. 22 – Comitato e collegialità

1. Il Comitato è l’organo collegiale esecutivo del livello.
2. Tutti i membri del collegio hanno pari dignità e ciascuno è responsabile dell’adempimento dei compiti assegnati al Comitato dallo Statuto e delle decisioni del collegio stesso.
3. Il Comitato è convocato e presieduto dai Responsabili dei livelli.
4. I Responsabili dei livelli sono eletti al ruolo; gli altri membri del Comitato di Zona sono eletti al collegio, quelli del Comitato regionale e nazionale nell’ambito del collegio sono eletti all’incarico.
5. Sono compiti del Comitato:
a. attuare il programma e tutte le attività previste riferendone al Consiglio e all’Assemblea;
b. curare l’ordinaria amministrazione e deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
c. curare l’informazione tra i capi e gli assistenti ecclesiastici;
d. redigere il bilancio;
e. curare i rapporti con il Comitato del livello inferiore;
f. proporre all’autorità ecclesiastica competente la nomina dell’assistente ecclesiastico del livello, per il solo livello nazionale congiuntamente a Capo Guida e Capo Scout;
g. proporre all’autorità ecclesiastica competente la nomina degli altri assistenti ecclesiastici previsti.
6. I Comitati, ai vari livelli associativi, sono validamente costituiti con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e deliberano con la maggioranza semplice dei presenti
Art. 32 – Comitato di Zona

1. Oltre a quelli previsti dall’art. 22, è compito del Comitato di Zona autorizzare il censimento di Gruppi e di unità e la formazione di nuovi Gruppi e unità.
2. Fanno parte del Comitato di Zona:
a. una Responsabile e un Responsabile;
b. un assistente ecclesiastico;
c. da tre a otto capi che hanno conseguito la nomina dell’Associazione e che assumono incarichi specifici in base al progetto di Zona e per delega, in mancanza di Incaricati appositamente nominati dal Comitato di Zona, la cura delle Branche.
3. Partecipano alle riunioni del Comitato di Zona i Consiglieri generali eletti in Zona con solo diritto di parola.
4. Il Comitato di Zona può avvalersi del supporto di Incaricati che nomina sotto la propria responsabilità.